La dimensione collegiale delle decisioni della scuola
di Anna Armone
Oltre alla responsabilità individuale, il nostro ordinamento disciplina anche una forma di responsabilità collegiale, o meglio una responsabilità diretta dei componenti di organi collegiali. Essa trova riferimento nell’art. 2055 cod. civ. che prevede la responsabilità di tutti in caso di fatto imputabile a più persone. Il vigente articolo 24 del T.U. n. 3 del ‘57 (TU degli impiegati dello Stato) ha introdotto il principio che nell’ipotesi in cui la violazione di diritti sia da attribuire ad atti ed operazioni di collegi amministrativi deliberanti, la relativa responsabilità debba essere attribuita solidalmente a tutti i componenti del collegio che vi hanno preso parte, a meno che non sia stata esternata nel verbale una eventuale posizione di dissenso. Successivamente la legge 639 del 1996 ha introdotto una novità: nel caso di delibera di organi collegiali produttiva di danno ingiusto, la responsabilità va posta a carico solo di chi ha espresso voto favorevole.


















